Le spese di trasporto relative alle importazioni di merci di valore trascurabile non saranno più assoggettate a Iva e a dazi doganali
Legge europea 2014 in vigore dal 18 agosto - Le spese di trasporto relative alle importazioni di merci di valore trascurabile non saranno più assoggettate a Iva e a dazi doganali
Entrerà in vigore oggi 18 agosto la Legge europea 2014, ovvero la Legge n. 115 del 29.07.2015, che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto scorso. La legge prevede anche alcune disposizioni in materia fiscale. Una di queste è quella contenuta nell'art. 12, il quale prevede che le spese di trasporto relative alle importazioni di merci di valore trascurabile non saranno più assoggettate a Iva e a dazi doganali. In particolare, a partire dal 18 agosto 2015, i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili comprenderanno anche i servizi accessori relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle direttive del Consiglio Ue 2006/79/Ce, del 5 ottobre 2006 e 2009/132/Ce del 19 ottobre 2009. Ciò a condizione che i corrispettivi dei servizi accessori partecipino al calcolo della base imponibile Iva, come previsto all'articolo 69 del Dpr 633/1972, anche se la medesima base imponibile non è stata assoggettata ad imposta. Inoltre, l'articolo di legge estende le franchigie fiscali di cui al decreto Mef n. 489/1997 anche alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle richiamate direttive. Sarà un decreto ministeriale a modificare il regolamento prevedendo che, nel caso di applicazione della franchigia alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e a quelle di valore trascurabile, siano ammessi alla franchigia dai diritti doganali anche i relativi servizi accessori indipendentemente dal loro ammontare.