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Ravvedimento meno caro dal 2016

28 Dicembre 2015

Dal 2016 è previsto che per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione del 30% è ridotta al 15% (articolo 13 del decreto legislativo 472/1997). In pratica, dal 2016, con il ravvedimento spontaneo, per i ritardi fino a 14 giorni si applicherà la sanzione giornaliera dello 0,1% (in luogo dello 0,2%), per i ritardi da 15 a 30 giorni si applicherà la sanzione fissa dell'1,5% (invece del 3%), mentre per i ritardi da 31 a 90 giorni si applicherà la sanzione dell'1,67% (invece del 3,33%). Senza ravvedimento, comunque, per i pagamenti eseguiti entro 90 giorni gli uffici applicheranno la sanzione dell'1% giornaliero, per ritardi fino a 14 giorni e del 15% fisso, per ritardi da 15 a 90 giorni. La sanzione è ridotta a 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore. In questi casi, per i tardivi od omessi versamenti, la sanzione del 30% potrà essere ridotta al 4,29 per cento. La sanzione è infine ridotta a 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore. In questi casi, per i tardivi od omessi versamenti la sanzione del 30% potrà essere ridotta al 5 per cento.