Reverse charge per console, tablet Pc e laptop
Niente sanzioni per le violazioni del reverse charge commesse prima dei chiarimenti forniti con la circolare 21/E/2016 dell'Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia delle Entrate fa salvi i comportamenti difformi, commessi dai contribuenti prima della pubblicazione della Circolare 21/E/2016 in tema di reverse charge.
Si tratta degli errori in cui potrebbero essere caduti gli operatori che hanno effettuato cessioni di console da gioco, tablet Pc e laptop dal 2 maggio 2016, data a partire dalla quale la vendita di questi beni avviene in reverse charge.
Si ricorda che tale disciplina ha carattere temporaneo, ed è valida fino al 31 dicembre 2018, coerentemente con il termine previsto dall'articolo 199 bis della direttiva n. 2006/112. Sono soggette a reverse charge le operazioni che intervengano nella fase anteriore a quella del commercio al dettaglio, come per la cessioni dei telefoni cellulari.
Mentre sono escluse dal reverse le cessioni dei beni in questione, poste in essere da esercenti attività di commercio al minuto e attività assimilate, nel presupposto che il cessionario sia un utilizzatore finale degli stessi, anche se soggetto passivo d'imposta