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CBAM - Fase2 e nuovi obblighi

27 Agosto 2024

Gentile Cliente,

con la presente vi rammentiamo che con il secondo trimestre 2024 si è conclusa la “Fase 1” del periodo transitorio previsto dal Regolamento Ue 2023/956, che ha introdotto il meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere (CBAM) a partire dallo scorso 1° ottobre.

 

Nelle dichiarazioni trimestrali C-BAM si forniscono una serie di informazioni tra cui le emissioni incorporate nei prodotti importati durante il trimestre stesso.

Una delle semplificazioni previste dalla norma per il periodo transitorio è consistita nella possibilità, per i primi tre trimestri di applicazione, di dichiarare valori standard delle emissioni in caso di mancanza o non attendibilità di valori effettivi comunicati dal fornitore extra Ue.

Dal terzo trimestre 2024 (luglio-agosto-settembre) inizia la “Fase 2” e viene meno la possibilità di trasmissione “semplificata” della Relazione, con conseguente obbligo, per gli importatori Ue (dichiaranti CBAM), di dichiarare valori effettivi delle emissioni, calcolati come tonnellata di CO2 generata a fronte della produzione di una tonnellata di prodotto e secondo determinate metodologie previste all’art. 4 del Regolamento di esecuzione (Ue) 2023/1773, ossia quella “basata sui calcoli” o quella “fondata su misure”.

È quindi necessario che il fornitore o produttore extra Ue comprenda l’approccio che deve seguire per calcolare correttamente le emissioni e le comunichi adeguatamente all’importatore Ue così da consentire di adempiere efficacemente all’obbligo di trasmissione della Relazione trimestrale.

Alleghiamo dettaglio su come comportarsi in caso

i fornitori extra Ue comunichino dati effettivi non attendibili o non li comunichino affatto.

 

Nel caso in cui

se i dichiaranti non riescano a ottenere i dati sulle emissioni effettive, devono dimostrare di aver compiuto ogni ragionevole sforzo in tal senso ed utilizzare il riquadro “commenti” del Registro transitorio CBAM per fornire giustificazioni e includere documenti che attestino gli sforzi infruttuosi e le misure adottate per ottenere i dati da fornitori/produttori.

 

Nelle FAQ del sito Ue (taxation-customs.ec.europa.eu)

La risposta n. 74 premette che se i dichiaranti non sono in grado di ricevere i dati effettivi sulle emissioni dal fornitore e scelgono di comunicare valori predefiniti (al di fuori del limite quantitativo spiegato nella risposta 75), la dichiarazione CBAM sarà errata/incompleta.

 

Alleghiamo file di esempio in base alla tipologia di merce importata, da far compilare ai fornitori per una corretta dichiarazione del 3 trimestre 2024.

 

74) Il mio fornitore non mi invia le informazioni necessarie prima della scadenza del rapporto. Cosa devo fare? [aggiornato al 08/08]

  • In definitiva, i dichiaranti hanno la responsabilità di garantire la completezza e la correttezza delle relazioni CBAM. I dichiaranti sono responsabili e possono essere soggetti a sanzioni se non rispettano l'obbligo di segnalazione CBAM e se non hanno preso le misure necessarie per rispettare l'obbligo di presentare una segnalazione CBAM completa e accurata, seguendo la procedura di correzione.
  • Per le importazioni a partire dal 1° luglio 2024, i dichiaranti sono tenuti a comunicare le emissioni effettive per ogni merce CBAM importata nell'UE. Se il dichiarante non è in grado di ricevere i dati sulle emissioni effettive dal fornitore e sceglie di comunicare valori predefiniti (al di fuori del limite quantitativo spiegato nella domanda 75), la comunicazione CBAM sarà errata/incompleta.
  • I dichiaranti devono compiere tutti gli sforzi possibili per ottenere i dati sulle emissioni effettive dai loro fornitori o produttori di beni CBAM. Nel caso in cui i dichiaranti non riescano a ottenere i dati sulle emissioni effettive, devono dimostrare di aver compiuto tutti gli sforzi ragionevoli,  giustificativi, e includere documenti di supporto che attestino gli sforzi infruttuosi e i passi compiuti per ottenere i dati dai fornitori e/o dai produttori.
  • Le autorità nazionali garanti della concorrenza hanno la responsabilità di valutare se i dichiaranti hanno adottato le misure necessarie per rispettare l'obbligo di presentare relazioni CBAM complete e accurate. In questo contesto, possono essere prese in considerazione le difficoltà, debitamente giustificate, di ottenere i dati necessari sui valori effettivi delle emissioni dal produttore delle merci CBAM.
  • Nel decidere le sanzioni, le autorità nazionali garanti della concorrenza possono prendere in considerazione i mezzi e le risorse che i dichiaranti hanno effettivamente destinato ai tentativi infruttuosi di raccogliere i dati, valutando anche l'adeguatezza di tali mezzi e risorse rispetto alle dimensioni economiche del dichiarante e all'importo totale delle importazioni di merci CBAM e delle relative emissioni incorporate. Le autorità nazionali garanti della concorrenza possono anche prendere in considerazione la ripetizione di queste azioni e dei follow-up con i produttori o i fornitori dei Paesi terzi, il periodo di tempo interessato e la loro durata.
  • I dichiaranti devono sempre dimostrare di aver compiuto tutti gli sforzi che ci si può ragionevolmente aspettare da loro per ottenere dal gestore i dati necessari sulle emissioni effettivamente incorporate, anche in considerazione delle loro capacità operative interne e della capacità dei gestori di determinare le emissioni effettive.

 

75) Quali sono i valori predefiniti ?

Per le importazioni fino al 30 giugno 2024 (ossia per le relazioni CBAM da presentare entro il 31 luglio 2024), per ogni importazione di merci per le quali il dichiarante non dispone di tutte le informazioni, può utilizzare altri metodi per determinare le emissioni, compresi i valori standard resi disponibili e pubblicati dalla Commissione (cfr. TAXUD CBAM)

Sicuri di aver fatto cosa utile gradita,

rimaniamo a completa disposizione per ogni chiarimento o necessità.

Saluti cordiali

Paolo Malugani 

Doganalista