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Prova della Posizione Unionale delle Merci (PROOF OF UNION STATUS - PoUS)

Con la Circolare n. 7 del 27 marzo 2024, L'Agenzia delle Dogane e Monopoli ha fornito una descrizione del funzionamento del nuovo sistema elettronico transeuropeo “PoUS - Proof of Union Status" da utilizzare per la prova della posizione Unionale delle merci e la gestione dei documenti T2L/T2LF, in sostituzione della precedente procedura cartacea.

In particolare nella Circolare si chiarisce quanto segue:

  • l'emissione dei documenti T2L e T2LF è soggetta a convalida da parte dell'Ufficio Doganale competente, salvo nei casi in cui la richiesta provenga da Operatori Autorizzati, che possono infatti richiedere la mera registrazione dei documenti e non la convalida, fatto salvo che l'Autorità Doganale ha comunque sempre la facoltà di intervenire con eventuali controlli entro i tempi stabiliti;
  • il procedimento elettronico prevede che gli operatori inseriscano nel sistema la convalida / registrazione dei dati indicati sui documenti T2L e T2LF, tali dati sono sottoposti a verifica di coerenza con altri dati presenti nel sistema o nei sistemi ad esso collegati, successivamente un funzionario doganale convalida o respinge la richiesta e, tramite il sistema PoUS, fornisce al richiedente la risposta unitamente al MRN con validità predefinita di 90 giorni;
  • la richiesta di una durata superiore ai 90 giorni per MRN è soggetta all'approvazione del funzionario doganale, qualora non arrivi tale autorizzazione, la validità resta quella predefinita di 90 giorni;
  • nel caso di richieste di registrazione provenienti da emittenti autorizzati, il sistema PoUS dà indicazione del tempo utile per lo svolgimento dei controlli da parte del funzionario doganale, scaduto il quale il T2L/T2LF è automaticamente registrato senza ulteriori interventi.

A integrazione di quanto sopra, con la nota n. 348006 dell'11 giugno 2024, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito ulteriori precisazioni.
 
In particolare, per superare alcune difficoltà operative registrate in alcuni Paesi UE e per assicurare quindi il buon funzionamento degli scambi commerciali, la Commissione ha invitato, informalmente, ad accettare eventuali prove emesse utilizzando ancora i formulari cartacei.

Inoltre viene specificato come non sia possibile annullare né modificare nel sistema un documento T2L / T2LF rilasciato e che quindi o se ne attende la naturale scadenza oppure va inviata una nuova richiesta previo invio di una comunicazione, a mezzo PEC, recante richiesta di “annullamento” del precedente documento all’Ufficio delle Dogane competente.

Viene infine precisato che il T2L/ T2LF non può essere cumulativo e può essere usato soltanto per una singola spedizione.
 

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