Mandato e procura: operare in dogana per conto terzi
Il mandato o la procura sono due documenti fondamentali quando si vuole operare in dogana per conto terzi. La rappresentanza può essere sia diretta che indiretta ed è disciplinata dall’art. 18 del Reg. 952/2013.
“La procura è normalmente inserita nell’ambito di un documento contrattuale più ampio che regola in maniera minuziosa i rapporti tra rappresentante e rappresentato. Questo documento contrattuale è il mandato”.
Il Nuovo Codice Doganale sancisce che qualsiasi persona detiene il diritto di nominare un rappresentante che possa relazionarsi con le autorità doganali. Non è più valida dunque la disposizione per cui solo gli spedizionieri doganali iscritto all’albo professionale possono presentare dichiarazione in dogana. Approfondiamo l’argomento.
Rappresentanza diretta e rappresentanza indiretta
L’art. 18 del Reg. 952/2013 stabilisce che la rappresentanza può essere diretta o indiretta. Nel primo caso il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi; nel secondo caso il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi.
Sia per la rappresentanza diretta che indiretta, il rappresentato è pienamente responsabile degli effetti della dichiarazione rilasciata dal dichiarante, soprattutto da un punto di vista fiscale. Il rappresentante doganale è abilitato a prestare i servizi di rappresentanza in uno stato membro diverso da quello in cui è stabilito, con condizioni stabilite dai singoli Stati membri.
Chi è il dichiarante in dogana
Il dichiarante identifica chiunque presenti una dichiarazione in dogana che può essere:
- una dichiarazione per la custodia temporanea;
- una dichiarazione sommaria di entrata;
- una dichiarazione sommaria di uscita;
- una dichiarazione di riesportazione.
Il dichiarante è sempre il debitore. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana. Tra condebitori esiste dunque un vincolo che in diritto civile viene identificato come solidarietà.
Debitori e adempimento dell’obbligazione
Ciascuno dei debitori può essere costretto all’adempimento dell’obbligazione. L’adempimento, anche solo di un singolo condebitore, svincola gli altri dalla prestazione. Tuttavia, il singolo condebitore che paga l’intero debito gode del diritto di regresso nei confronti degli altri condebitori. In sede giudiziale, potrà agire per chiedere la ripetizione di quanto versato anche in nome dell’altro condebitore.