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Novità Emissione EUR 1, EUR MED e ATR

Novità Emissione EUR 1, EUR MED e ATR
07 Ottobre 2019

L’Agenzia Dogane e Monopoli ha diramato la circolare prot. N. 91956/RU del 26.07.2019 con la quale abroga la semplificazione procedurale della previdimazione dei certificati EUR1, EUR MED e ATR concessa con la nota prot. N. 6305 del 30.05.2003.

L’abrogata semplificazione permetteva la previdimazione dei certificati in questione al fine di agevolare le spedizioni permettendo celerità e quindi ripercussioni negative di carattere concorrenziale, economico ed occupazionale.

Le sopraggiunte norme previste dalla vigente legislazione unionale è ora indirizzata verso un sistema di prove dell’origine basato sull’autodichiarazione resa dall’esportatore infatti il certificato EUR1 è stato definitivamente sostituito dalla dichiarazione di origine.

Sarà quindi necessario adeguarsi alla nuova disposizione entro il termine di 180 gg. dalla data 26.07.2019.

Si elencano qui di seguito le principali norme in materia di dichiarazione di origine e di autodichiarazione resa dall’esportatore al fine di ottenere le medesime agevolazioni previste dai certificati Eur1, EUR MED e ATR.

DICHIARAZIONE DI ORIGINE.

La dichiarazione di origine può essere compilata , a seconda delle disposizioni contenute negli accordi:

  • dall’esportatore autorizzato;
  • dall’esportatore registrato al sistema REX (al momento prevista solo nell’accordo UE-Canada e UE-Giappone);
  • da qualsiasi esportatore non autorizzato/registrato per ogni spedizione il cui valore totale non superi 6.000,00 euro.

QUALIFICA DI ESPORTATORE AUTORIZZATO.

Le nuove disposizioni unionali hanno ripreso e esteso le agevolazioni a disposizione degli operatori in materia di certificazione dell’origine, ed hanno regolamentato la figura dell’esportatore autorizzato.

Lo status di esportatore autorizzato viene attribuito, con apposita istanza, dal competente Ufficio delle dogane e semplifica le modalità di esportazione e consente di certificare direttamente l’origine mediante una auto-certificazione sulla fattura o altro documento commerciale che identifica i prodotti esportati e ha identico valore giuridico dei certificati EUR1, EUR MED e ATR con l’ulteriore vantaggio di essere sottoposti a controllo soltanto al momento del rilascio del provvedimento di autorizzazione.

Gli operatori titolari del predetto status dovranno essere a conoscenza delle pertinenti disposizioni e soddisfare le condizioni e i requisiti per ottenere la concessione del provvedimento di autorizzazione.

I requisiti possono essere definiti come di seguito indicato:

  • requisiti soggettivi:
  • qualsiasi esportatore, produttore o commerciante di merci originarie, stabilito nel territorio UE.
  • requisiti oggettivi:
  • l’esportatore effettua con regolarità operazioni indipendentemente dal loro numero o dall’importo; importa la frequenza;
  • l’esportatore è in grado d fornire in qualsiasi momento, per i controlli doganali, adeguate prove dell’origine dei prodotti che intende esportare ovviamente con il beneficio preferenziale;
  • l’esportatore è a conoscenza delle norme vigenti in materia di origine ed è in possesso della necessaria documentazione per l’attestazione dell’origine. Se produttore la contabilità di magazzino deve consentire l’identificazione dell’origine e sia in possesso dei documenti giustificativi. Se commerciante il sistema di contabilità aziendale deve avere caratteristiche tecniche tali da poter differenziare le merci con o senza status di origine preferenziale;
  • l’esportatore emette dichiarazioni di origine solo per i prodotti per i quali detiene, al momento dell’esportazione, le prove e gli elementi contabili necessari al fine di dimostrare il loro carattere originario;
  • l’esportatore conserva copia delle dichiarazioni di origine e dei documenti giustificativi per il periodo previsto da ciascun accordo (di solito tre anni).

Nel caso in cui un operatore sia già titolare di uno status di esportatore autorizzato nell’ambito di uno specifico accordo, a fronte di una richiesta aggiuntiva per un ulteriore accordo, la dogana potrà limitarsi ad acquisire solo specifici elementi aggiuntivi e di cui non sia già in possesso.

SISTEMA DEGLI ESPORTATORI REGISTRATI REX.

In materia di prove di origine le nuove norme unionali hanno previsto la registrazione al sistema REX, come requisito per la compilazione di na attestazione sull’origine dei prodotti da esportare.

La registrazione va richiesta alle competenti autorità ai fini dell’inserimento in una banca dati supportata da un sistema IT a disposizione della Commissione Europea. L’operatore commerciale assume la qualifica di “esportatore registrato” al momento della compilazione dell’attestazione di origine.  

I competenti uffici doganali, ai fini della registrazione al sistema, procedono ad un controllo meramente formale sulla correttezza delle informazioni fornite dal richiedente nel modulo di domanda, demandando ad una fase successiva l’attività di controllo sulla veridicità delle attestazioni di origine e sul carattere originario dei prodotti.

In ambito SPG il sistema REX già funzionante dal  1° gennaio 201 con l’applicazione graduale per i paesi beneficiari nel corso del periodo transitorio fino al 30. Giugno 2020; le attestazioni di origine rilasciate dagli esportatori registrati sostituiranno progressivamente i certificati FORM A.

L’utilizzo dell’attestazione di origine di esportatori registrati REX è previsto nell’ambito di accordi commerciali bilaterali tra UE e i paesi partner. Lla data attuale il sistema REX è in uso nell’accordo UE-Canada (CETA) e nell’accordo UE/Giappone. Nell’ambito di questi accordi non è previstoa la prova dell’origine del certificato EUR1.

OPERAZIONI CON RICHIESTA DI EUR 1, EUR MED E ATR1 CON PRESENTAZIONE DELLE MERCI IN DOGANA.

Nulla è variato circa la vidimazione dei certificati di circolazione relativi alle merci presentate in dogana per l’esportazione.

LA CAMA ED Srl può assistervi per ogni richiesta e autorizzazione da effettuarsi alle Dogane , non esitate a contattarci.