Cosa è cambiato da a aprile 2017 per l’Istituto del deposito fiscale
Dal 1° aprile 2017, la disciplina del funzionamento dei depositi IVA segue le nuove regole fissate con l’art. 2, commi 7 e 8, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193.
Talune regole sono semplificate in quanto nel deposito doganale a Milano possono essere introdotti beni senza alcuna distinzione di carattere merceologico né di carattere soggettivo tra operatori nazionali o comunitari o extracomunitari.
Qualunque operatore può procedere all’estrazione dei beni, a differenza di quanto non fosse previsto in precedenza con l’obbligo di essere iscritti alla CCIAA da almeno un anno e di attestare l’effettiva attività e la regolarità dei versamenti IVA.
Tra gli aspetti che hanno trovato maggior disapprovazione tra gli operatori e gli addetti ai lavori è l’impossibilità di beneficiare immediatamente di eventuali crediti compensando quando si effettuano i versamenti IVA con il modello F24 a seguito di estrazione dal deposito doganale a Milano effettuata da operatore nazionale.
E’ importante altresì sottolineare che l’imposta è dovuta da chi procede all’estrazione dei beni ma deve essere versata dal gestore del deposito in suo nome e per suo conto, essendo solidalmente responsabile dell’adempimento, anche in ordine alle sanzioni.