Novità in materia di deposito doganale
Il deposito doganale a Milano ha lo scopo di immagazzinare merci extracomunitarie senza assoggettarle a dazi, IVA o altra imposizione prevista per la loro immissione in libera pratica.
Il regime del deposito doganale è un regime economico sospensivo in quanto durante lo stoccaggio della merce nel deposito il pagamento dei diritti doganali resta sospeso e la procedura sospensiva consente di negoziare le merci giacenti nel deposito come se si trovassero ancora all’estero.
Dal Al 1° aprile 2017, sono entrate in vigore alcune novità in tema di deposito doganale, operate dal Decreto Fiscale (D.L. n. 193/2016). A tal proposito, l’Agenzia delle Dogane ha diffuso una Nota, la n. 38945 del 30 marzo 2017, che riassume tali novità. Vediamole:
Introduzione del bene
Con la nuova disciplina sono effettuate senza pagamento dell’imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito IVA (e non più soltanto quelle oggetto di cessione intracomunitaria o quelle elencate nella tabella A-bis allegata al D.L. n. 331/1993);
Estrazione del bene
La nuova disciplina prevede che il pagamento dell’imposta sia dovuto quando vengono estratti beni da un deposito IVA, ai fini della loro utilizzazione o commercializzazione nello Stato.
L’imposta è dovuta dal soggetto che effettua l’estrazione dal deposito doganale a Milano, se i beni sono stati introdotti con l’ ex art. 50-bis, comma 4, lettera b), D.L. n. 331/93, applicandosi il reverse charge previa prestazione di idonea garanzia (la garanzia non dovrà essere prestata in caso di contribuente “affidabile”).
Negli altri casi, l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che ne è solidalmente responsabile.
Il soggetto che procede all'estrazione annota, nel registro di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 633/72, la fattura ed i dati della ricevuta del versamento effettuato dal gestore del deposito. L'estrazione da parte di soggetti che si avvalgono della facoltà di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972 è effettuata senza pagamento dell'imposta. In tal caso, la dichiarazione d’intento deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.