Il nuovo Codice, operativo dal 1° maggio, premia le aziende «affidabili»
Fonte NORME E TRIBUTI-12 Agosto 2016-Il Sole 24 Ore
Controlli ridotti in Dogana per gli operatori autorizzati
Semplificazioni e opportunità per le imprese sono le due parole che meglio rappresentano il nuovo Codice doganale dell’Unione, entrato in vigore il 1° maggio 2016.
Il nuovo approccio
Il nuovo approccio doganale emerge già dalla lettura dei diversi «considerando» premessi al Codice: il numero 16, ad esempio, stabilisce che «il completamento del mercato interno, la riduzione degli ostacoli al commercio e agli investimenti internazionali e l’accresciuta necessità di garantire la sicurezza alle frontiere esterne dell’Unione hanno trasformato il ruolo delle dogane, assegnando loro una funzione di guida nella catena logistica e rendendole, nella loro attività di monitoraggio e gestione del commercio internazionale, un catalizzatore della competitività dei Paesi e delle società. La normativa doganale dovrebbe pertanto riflettere la nuova realtà economica e la nuova dimensione del ruolo e del compito delle dogane».
Tale impostazione ha avuto una ricaduta effettiva e reale nelle disposizioni contenute nel Codice, che riflette l’avvertita necessità di trasformare il momento doganale, per l’appunto, da adempimento a vera e propria opportunità per le imprese degli Stati aderenti: ciò al fine di accrescere la competitività dell’intera Unione sui mercati internazionali.
La conseguenza è stata che il legislatore europeo ha, da un lato semplificato e rafforzato alcuni strumenti già esistenti e, dall’altro, ne ha predisposti di nuovi.
Cosa cambia per le imprese
Al fine di poter sfruttare al meglio in chiave di business (risparmio di costi, maggiore velocità del trasferimento dei semilavorati e dei prodotti finiti, minori adempimenti, minori controlli, miglior collocamento del prezzo del prodotto sul mercato) gli strumenti offerti dal nuovo Codice, tutte le imprese che operano in import e/o in export devono quanto prima ricorrere ad un check di verifica della propria operatività doganale. Tale step ha la finalità di poter comprendere quanto (e se) vengono sfruttate tutte le nuove opportunità che sono state messe a loro disposizione dal legislatore comunitario con il nuovo Codice.
L’Operatore economico
Tra i diversi strumenti contenuti nel Codice, quello che rappresenta la base del nuovo sistema doganale di una impresa fortemente orientata al business, è l’Operatore economico autorizzato (Aeo), una figura che, pur essendo prevista dal 2008, ha subito, con il nuovo Codice, un notevole rafforzamento. Solo chi è Aeo, infatti, potrà accedere a rilevanti semplificazioni e autorizzazioni, oltre a beneficiare di tutti quei vantaggi riconosciuti ai soggetti autorizzati in termini, ad esempio, di abbattimento dei controlli.
La centralità nel nuovo sistema doganale della figura dell’Operatore economico è stata ben rappresentata dalla Direzione centrale dell’agenzia delle Dogane, che ha rilevato come l’operatore autorizzato sia «divenuto il perno della strategia di una dogana moderna ed efficiente».
La figura dell’Aeo è strettamente connessa a una forma di autorizzazione basata sulla logica della cooperative compliance, ovvero provvedimenti normativi attraverso i quali si prevede l’introduzione di rilevanti incentivi per quei soggetti collettivi che dimostrino di essere pronti ad una collaborazione trasparente ed attiva con l’amministrazione di riferimento. Tale primo spunto non è secondario, in quanto la finalità delle normative cooperative è quella di creare una corsia privilegiata per quelle imprese che decidono di iniziare un percorso di riconoscimento quali soggetti affidabili.
Il termine «percorso» non è casuale: solo chi ottiene lo status Aeo potrà accedere - entro il 2020 - ad un’altra rilevantissima autorizzazione: il Self assestment, in base al quale un operatore economico potrà espletare determinate formalità doganali.