Non è valida la notifica via Pec di un processo verbale di constatazione in materia doganale, a cui è ricollegata una sanzione per mancato riscontro al contenuto del processo verbale di constatazione. A fornire questa precisazione è la Ctp di Reggio Emilia, con la sentenza 197/2/2016 depositata il 4 luglio scorso (presidente Montanari, relatore Mainini).
L’agenzia delle Dogane ha irrogato a un contribuente la sanzione amministrativa di 5mila euro per non aver dato riscontro a un Pvc notificato via posta elettronica certificata (Pec), con cui lo si invitava a fornire, entro un certo termine, la documentazione commerciale riguardante un’esportazione.
L’articolo 35, comma 35, del Dl 223/2006 prevede infatti che l’agenzia delle Dogane – nelle attività di prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana – ha facoltà di procedere all’acquisizione dei dati e dei documenti relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro elemento di costo che forma il valore dichiarato per l’importazione, l’esportazione, l’introduzione in deposito doganale o Iva, e il transito.
A tale fine, le Dogane possono chiedere informazioni e documenti ai contribuenti che, se non ottemperano all’invito, sono soggetti all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila a 10mila euro.
Il contribuente ha proposto ricorso in Ctp, sostenendo l’invalidità della notifica a mezzo Pec. L’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato alla Camera di commercio non veniva di fatto utilizzato e dunque, pur se era risultato “consegnato”, il messaggio non era stato in realtà visionato dal contribuente.
L’Agenzia si è difesa eccependo che il codice dell’amministrazione digitale (articolo 3-bis, Dlgs 82/2005) prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la Pa comunica con il cittadino tramite il domicilio digitale dichiarato e che vi è l’obbligo di trasmettere attraverso la posta elettronica le comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di consegna. La notifica via Pec del verbale avrebbe dovuto quindi considerarsi valida (e così anche la conseguente sanzione per il mancato riscontro al documento).
La Ctp di Reggio Emilia ha accolto il ricorso del contribuente, annullando l’atto di irrogazione sanzioni. I giudici hanno ritenuto che la sola prova di avvenuta consegna, rilasciata al mittente dal gestore della casella Pec del destinatario, non provava la notifica del verbale. L’amministrazione non può dunque considerare assolta, per quanto rituale ex Dlgs 82/2005, la notifica dell’atto “infra procedimentale” cui è collegata una specifica sanzione.
In materia doganale non esiste, infatti, un’espressa norma di rinvio – come per il tributario – all’articolo 149-bis del Codice di procedura civile, secondo il quale, se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione si può eseguire tramite Pec, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.
Pertanto, in ambito doganale, la notifica via Pec è ammissibile nei soli casi in cui vi sia ad oggetto un documento informatico. Se invece si trasmette per via telematica una copia informatica di avviso cartaceo, la notifica è da ritenersi inesistente in quanto non conforme al modello legale previsto dalla disciplina di settore.
L’agenzia delle Dogane ha irrogato a un contribuente la sanzione amministrativa di 5mila euro per non aver dato riscontro a un Pvc notificato via posta elettronica certificata (Pec), con cui lo si invitava a fornire, entro un certo termine, la documentazione commerciale riguardante un’esportazione.
L’articolo 35, comma 35, del Dl 223/2006 prevede infatti che l’agenzia delle Dogane – nelle attività di prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana – ha facoltà di procedere all’acquisizione dei dati e dei documenti relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro elemento di costo che forma il valore dichiarato per l’importazione, l’esportazione, l’introduzione in deposito doganale o Iva, e il transito.
A tale fine, le Dogane possono chiedere informazioni e documenti ai contribuenti che, se non ottemperano all’invito, sono soggetti all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila a 10mila euro.
Il contribuente ha proposto ricorso in Ctp, sostenendo l’invalidità della notifica a mezzo Pec. L’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato alla Camera di commercio non veniva di fatto utilizzato e dunque, pur se era risultato “consegnato”, il messaggio non era stato in realtà visionato dal contribuente.
L’Agenzia si è difesa eccependo che il codice dell’amministrazione digitale (articolo 3-bis, Dlgs 82/2005) prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la Pa comunica con il cittadino tramite il domicilio digitale dichiarato e che vi è l’obbligo di trasmettere attraverso la posta elettronica le comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di consegna. La notifica via Pec del verbale avrebbe dovuto quindi considerarsi valida (e così anche la conseguente sanzione per il mancato riscontro al documento).
La Ctp di Reggio Emilia ha accolto il ricorso del contribuente, annullando l’atto di irrogazione sanzioni. I giudici hanno ritenuto che la sola prova di avvenuta consegna, rilasciata al mittente dal gestore della casella Pec del destinatario, non provava la notifica del verbale. L’amministrazione non può dunque considerare assolta, per quanto rituale ex Dlgs 82/2005, la notifica dell’atto “infra procedimentale” cui è collegata una specifica sanzione.
In materia doganale non esiste, infatti, un’espressa norma di rinvio – come per il tributario – all’articolo 149-bis del Codice di procedura civile, secondo il quale, se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione si può eseguire tramite Pec, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.
Pertanto, in ambito doganale, la notifica via Pec è ammissibile nei soli casi in cui vi sia ad oggetto un documento informatico. Se invece si trasmette per via telematica una copia informatica di avviso cartaceo, la notifica è da ritenersi inesistente in quanto non conforme al modello legale previsto dalla disciplina di settore.