Origine delle merci ai fini doganali: preferenziale e non preferenziale
L'origine della merce individua il Paese di fabbricazione o produzione di una merce. Individuarne l’origine ha una rilevanza ai fini doganali e per tutelare il consumatore.
Nel primo caso, è finalizzata all’applicazione dei dazi e delle misure di politica commerciale che riguardano le merci originarie di determinati Paesi. Nel secondo caso, permette all’utente finale di conoscere il luogo di effettiva provenienza di una merce.
L’origine delle merci ai fini doganali può essere preferenziale o non preferenziale. Per ognuna di queste categorie vigono delle regole ben precise. Vediamo quali.
Origine preferenziale delle merci
L’origine preferenziale delle merci identifica l’origine delle stesse da un punto di vista esclusivamente doganale. Con questa indicazione ci si riferisce quindi alle fonti normative degli accordi commerciali bilaterali che l’Unione Europea ha stipulato con determinati Paesi al fine dell’applicazione, nel Paese di destinazione dei beni, delle misure tariffarie preferenziali. Queste ultime contemplano l’esenzione o la riduzione dei dazi.
Non tutti i prodotti hanno un'origine preferenziale, che inoltre varia secondo la nomenclatura combinata (la voce doganale del prodotto finito da esportare) e secondo l'accordo siglato con quel Paese. L’esportatore può dichiarare l’origine preferenziale delle merci in fattura solo per le spedizioni inferiori a 6 mila euro; per gli importi superiori è necessario allegare un certificato Eur1.
Origine non preferenziale delle merci
L’origine non preferenziale delle merci, chiamata anche origine comune o commerciale, Identifica il luogo di fabbricazione o produzione del bene e viene certificata dalla Camera di commercio mediante l'emissione del certificato di origine. Ogni prodotto ha un’origine non preferenziale, la quale non concede preferenze daziarie all'importazione ma è legata ad altre misure doganali ed è alla base della dichiarazione di MADE IN per l'etichettatura.
A livello unionale la normativa di riferimento è rappresentata dal Regolamento (UE) n. 952/2013, dal Regolamento Delegato (UE) 2446/2015 della Commissione e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2447/2015 della Commissione.