Operazioni di transito doganale: informazioni e documentazioni
Le operazioni di transito doganale riguardano tutte le imprese o persone fisiche che devono spostare la merce acquistata da un punto a un altro dell'Unione Europea. Tale operazione è gestita da una pratica definita con l'acronimo NCTS (New Community Transit System), in italiano Nuovo Sistema di Transito Comunitario.
La merce, quindi, per spostarsi da punto A a punto B deve essere controllata e certificata come sicura: per farlo, deve sottostare a determinate regole e prevedere l'accompagnamento di due tipologie di documentazioni, dette T1 o T2 (transito di tipo 1 e transito di tipo 2).
Cos'è il transito di una merce?
Il transito è, in termini doganali, un'operazione garantita, che garantisce cioè la sicurezza di un bene, il suo spostamento secondo le normative vigenti e previste dall'Unione Europea. Per poter garantire un transito è necessario che si garantiscano prima i diritti doganali. Nel momento in cui la merce viene acquistata dall'estero e arriva alla dogana di destinazione, gli uffici doganali hanno il compito di scaricare i documenti necessari al trasporto della suddetta merce e concludere così il transito della stessa. Se ciò non accade, la dogana è tenuta a incassare i diritti doganali garantiti.
Documentazione doganale: differenza tra T1 e T2
Il documento di tipo T1 si riferisce al transito comunitario esterno, mentre il documento di tipo T2 si riferisce al transito comunitario interno.
Il T1 è un documento informatico che viene emesso da un ufficio doganale definito come “Ufficio di partenza” ed è destinato a un altro ufficio doganale chiamato “Ufficio di destinazione”. Solitamente, il T1 si utilizza per spostare un bene non comunitario da un punto a un altro dell'Unione Europea. In questo caso non si riscuotono i diritti doganali.
Il documento informatico T2, invece, differisce dal T1 perché per effettuare uno spostamento da un punto a un altro dell'Unione Europea deve attraversare un territorio esterno al territorio doganale dell'UE. Solitamente, infatti, il T2 si utilizza per effettuare spedizioni comunitarie tra l'Unione Europea e la Repubblica di San Marino, che non fa parte del territorio doganale dell'UE ma ne è stato membro. Nel caso di scambi diretti tra Italia e Repubblica di San Marino, non occorrono documentazioni specifiche.