Modello DV1: quando serve?
Il modello DV1 identifica la Dichiarazione di Valore ed è uno stampato che va allegato alla dichiarazione doganale, unitamente al documento amministrativo unico (DAU).
Nel DV1 vengono riportati una serie di dati relativi agli elementi che costituiscono il valore della merce da importare. L’autorità doganale può autorizzare variazioni di forma nella presentazione dei dati richiesti o addirittura rinunciare ad esigerne la presentazione, come da art. 6, par. 5, Rtd.
Chi compila il modello DV1
Il DV1 può essere compilato soltanto da una persona residente nel territorio doganale dell'Unione e in possesso di tutte le informazioni relative alla corretta determinazione del valore in dogana. Il sottoscrittore è dunque l’importatore o il rappresentante doganale.
Compilando la dichiarazione di valore, egli si assume la responsabilità amministrativa e penale circa la completezza e alla veridicità degli elementi riportati e dei documenti presentati. Al modello vengono infatti solitamente allegati le fatture, i contratti relativi alle operazioni commerciali e i documenti di trasporto.
Integrazione modello DV1
La Dogana potrebbe richiedere integrazione della documentazione prodotta, qualora ad esempio nutrisse qualche dubbio sul valore dichiarato.
Nel 2016, con il nuovo Codice Doganale, il valore massimo della Dichiarazione di Valore è stato portato da 10.000 a 20.000 euro. Va specificato che è necessario presentare il modello DV1 anche nel caso di aliquota zero del dazio a cui le merci sono sottoposte. Infatti la "dichiarazione complementare di valore" serve ai fini della determinazione del valore effettivo delle merci importate, che potrebbe non coincidere con quello fatturato.
Si può godere dell’esonero quando il valore in dogana delle merci importate non supera i 20.000 euro, purché non siano spedizioni multiple o frazionate aventi lo stesso speditore e lo stesso destinatario.