Cessioni intracomunitarie di beni novità dal 2020
Buongiorno per quanto concerne le cessioni intracomunitarie, il legislatore comunitario ha modificato, introducendo un nuovo articolo il 45-bis, il Regolamento Ue 2018/1912 del 04/12/2018 con efficacia dal 01/01/2020.
La modifica consiste nella verifica da adottare per considerare un’operazione come “intracomunitaria” e più precisamente i seguenti quattro requisiti:
1.soggettività passiva ai fini IVA degli operatori;
2.onerosità della cessione del bene mobile materiale trasferito;
3.trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale;
4.spostamento del bene da uno Stato comunitario all’altro.
Analizzando i punti nevralgici partiamo dal primo punto, SOGGETTIVITA’ PASSIVA , diventa essenziale una verifica del numero identificativo VIES del cliente, cosa che CAMA ED effettua ogni qualvolta prima della trasmissione ormai da anni. Pertanto Vi consigliamo di verificare tale identificativo all’apertura di ogni anagrafica, ogni eventuale variazione sarà da noi verificata in ogni presentazione come avviene attualmente.
Il secondo punto al quale dovete prestare maggiormente attenzione riguarda le due fattispecie:
• beni spediti/trasportati dal cedente, direttamente o tramite terzi che agiscono per suo conto;
• beni spediti/trasportati dal cessionario o da terzi per suo conto.
Il problema è di particolare rilevanza per le aziende che sono solite vendere i beni con la clausola “franco fabbrica”, che si verifica in tutti i casi in cui il trasporto o la spedizione della merce sia curata direttamente da parte dell’acquirente.
In tal caso il cedente deve documentare l’uscita delle merci dallo Stato se vuole fruire del regime di non imponibilità previsto dal citato articolo 41 DL 331/1993.
La nuova disposizione prende sostanzialmente in considerazione le due seguenti fattispecie:
1) Beni spediti/trasportati dal cedente, direttamente o tramite terzi che agiscono per suo conto;
2) Beni spediti/trasportati dal cessionario o da terzi per suo conto.
Beni trasportati dal cedente o da un terzo per suo conto
Nel caso in cui i beni siano stati trasportati dal cedente (o da un terzo per suo conto), al fine di provare l’effettivo trasferimento fisico della merce il cedente deve essere in possesso:
a) di almeno due elementi di prova di cui al GRUPPO A) rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, oppure, in alternativa;
b) di uno qualsiasi degli elementi di prova di cui al GRUPPO A) in combinazione di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al GRUPPO B) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra.
Elementi di prova GRUPPO A)
- DDT (documento di trasporto) o CMR (lettera di vettura internazionale) firmato dal cedente, dal cessionario o dal vettore;
- Polizza di carico;
- Fattura di trasporto aereo;
- Fattura emessa dallo spedizioniere.
Elementi di prova GRUPPO B)
- Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
- Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.
Beni trasportati o spediti dal cessionario o da un terzo per suo conto (EXW)
Nel caso in cui i beni siano stati trasportati o spediti dal cessionario (o da un terzo per suo conto), è necessario prima di tutto che gli venga rilasciata dal cessionario una dichiarazione con la quale il cliente certifichi che la merce è giunta nel paese di destinazione.
La dichiarazione deve essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione e deve riportare:
- la data di rilascio;
- il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
- la quantità e la natura dei beni;
- la data ed il luogo di arrivo;
- l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente;.
- nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto.
Tale dichiarazione costituisce un elemento di prova necessario ma non ancora sufficiente, in quanto il venditore dovrà essere in possesso, oltre alla descritta dichiarazione, anche di:
a) almeno due degli elementi di prova di cui al GRUPPO A), rilasciata da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra oppure
b) di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al GRUPPO A) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al GRUPPO B) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra.